Nell’ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia di bullismo e cyberbullismo. Tuttavia, tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti. I comportamenti posti in essere possono produrre conseguenze sia sul piano civilistico sia su quello penalistico. I reati che si possono configurare sono: percosse (art. 581 del codice penale), lesione personale (art. 582 del codice penale), ingiuria (art. 594 del codice penale), diffamazione (art. 595 del codice penale), violenza privata (art. 610 del codice penale), minaccia (art. 612 del codice penale), danneggiamento (art. 635 del codice penale). Se l’autore è un minore di età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, si applicheranno le norme del processo penale minorile (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988). Per il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni, non essendo imputabile per l’ordinamento giuridico del nostro Paese (art. 97 del codice penale), possono essere adottate misure rieducative.
(fonte – http://www.osservatoriopedofilia.gov.it)