E’ tempo di modificare la legislazione in materia?
Il legislatore ha escluso non solo la rilevanza penale dell’istigazione al suicidio, ma anche dell’istigazione che non aveva portato a lesioni gravi.
Non sussiste reato di #istigazione al #suicidio se manca l’attuazione di questo o di procurate lesioni personali gravi o gravissime. Questa la determinazione della quinta sezione penale di Roma della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 57503/2017 del 24 dicembre 2017 su un caso di adescamento e di istigazione al suicidio da parte di un uomo di 37 anni, di nazionalità indiana, nei confronti di una minore nell’ambito della pratica del “Blue Whale Challenge”
I giudici del caso descritto si sono limitati ad inquadrare la condotta e condannare l’uomo solo nell’ambito di adescamento di minorenni. Siamo quindi ancora fermi all’art. 580 del ìCodice penale del 1930, il Codice Rocco che aveva sancito la perseguibilità dell’istigazione al suicidio solo nel caso di attuazione dell’atto.