Chi utilizza la foto di un altro come immagine del proprio profilo su Facebook commette il reato di sostituzione di persona.

«Rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona chi, sul proprio profilo Facebook, utilizza la foto di un altro.

La quinta sezione penale della Cassazione ha infatti confermato la pena, patteggiata da una 29enne davanti al gup di Pordenone, a 15 giorni di reclusione, convertita in una multa di 3.750 euro, da pagare in 30 rate mensili. Il reato contestato alla donna era quello previsto dall’articolo 494 del codice penale.» (Corte di Cassazione – V sezione penale – nella sentenza n. 4413/2018)

Il reato contestato è l’art. 494 del codice penale: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.

L’ipotesi illecita di sostituzione di persona (art.494 c.p.)  illecito che con le nuove tecnologie è sempre più in aumento.

L’articolo 494 del c.p..così detta:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno

E’ una ipotesi illecita inserita nel capo IV, sotto il titolo VII, denominato “della falsità personale” posto a tutela della pubblica fede, contro tutti quei comportamenti legati alla identità personale e caratterizzati dall’inganno  ai danni di  un numero indeterminato di individui che, nell’ambito dei rapporti sociali,  devono dare fiducia  a determinate attestazioni.

Per la configurazione della fattispecie criminosa è richiesto il dolo specifico (elemento soggettivo), quindi la volontà del reo di indurre qualcuno in errore ed il comportamento deve essere tale da procurare a sè o ad altri un vantaggio ( patrimoniale e non ) o arrecare danno al soggetto a cui è stata sottratta l’identità.

E’ evidente quindi che non tutte le condotte di sostituzione di persona sono perseguibili penalmente,  il reato si configura:

  • quando l’ altro è tratto in errore sulla identità personale dell’autore;
  • quando i comportamenti sono posti in essere con dolo specifico con lo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare un danno.

Tale norma trova la sua applicazione nell’ambito delle nuove tecnologie, pur non rientrando nelle previsioni dei crimini informatici introdotte con la Legge 547 del 1993 (fonte commissariatodips.it)

Approfondimento

 

 

 

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