“I contenuti illeciti e le responsabilità dei social network e dei provider:

cosa possiamo chiedere?”

Nella legge sul Cyberbullismo i provider sono fuori dal raggio d’azione della legge!

“La legge sul cyberbullismo ha escluso dal novero dei “gestori del sito Internet”, e quindi dall’ambito di applicazione del provvedimento e dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca.  Rientrano  invece  nella definizione di “gestori del sito Internet” tutti i fornitori di contenuti su Internet (fonte altalex.com).

Gli intermediari digitali rivendicano la loro posizione di neutralità rispetto alle condotte degli utenti e quindi rispetto ai loro comportamenti violenti (cyberbullismo). E tutto così chiaro!

 “I gestori delle piattaforme di social networking possano essere assimilati, almeno in riferimento a talune loro attività, agli editori della stampa tradizionale?

La loro posizione può risultare analoga a quella del direttore responsabile di pubblicazioni periodiche o dell’editore/stampatore di pubblicazioni non periodiche (artt. da 57 a 58 bis del codice penale). Questa eventualità è stata categoricamente esclusa dalla Corte di Cassazione in più di una sentenza (n. 35511/2010; n. 31022/2015; n. 12536/2016), in base al principio del divieto di interpretazione analogica della legge penale. Proprio per questo, dunque, occorrerebbe emanare una disciplina apposita per colmare tale lacuna.

Abbandonando il terreno, per la verità piuttosto scivoloso, della “responsabilità editoriale” degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, si segnala però che recentemente proprio la Corte di Cassazione, confermando la condanna per concorso nel reato di diffamazione comminata in appello al gestore di un sito Internet per non aver rimosso prontamente un commento diffamatorio postato da un utente, ha confermato la tesi della sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti, di cui il gestore sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza (sentenza n. n. 54946/2016).

In attesa di interventi legislativi , non resta che tenere monitorati gli sviluppi giurisprudenziali ed il conseguente consolidarsi dei vari orientamenti.

Il rischio di proseguire lungo questa strada sta nel fatto di ritenere automaticamente responsabile il gestore di qualsiasi sito dotato di un sistema di moderazione dei commenti del contenuto di questi ultimi, incoraggiando così l’applicazione, da parte dei provider, di forme di censura “privata” preventiva a fini cautelativi, certamente lesive del diritto di libera manifestazione del pensiero”.

*(fonte agendadigitale.eu)

Informazioni su Cyberbullismo

Il Centro Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa sul Cyberbullismo (CE.N.D.R.E.CY) ha compiti di ricerca, monitoraggio, documentazione, sperimentazione e formazione in campo psicoeducativo riguardo ai temi del bullismo online, della violazione della privacy e della tutela dei dati personali, stimolando lo scambio e la collaborazione tra studiosi ed enti che condividono la mission.

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