Il Garante della Privacy il 22 di maggio ha espresso un parere sullo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo Regolamento europeo, entrato pienamente in vigore il 25 maggio 2018.
Per il Garante appare più razionale che sia 14 anni (e non 16) l’età minima per iscriversi ad un social network, poichè se a 14 anni un ragazzo viene data la facoltà di denunciare atti di cyberbullismo e dare il suo consenso all’adozione, sarebbe incoerente non consentirgli anche di iscriversi ai social network.
Sono opportune “alcune modifiche e integrazioni perchè sembra “incoerente”, sostiene il Garante ammettere un 14enne a “prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network” (il limite di età indicato/suggerito nel Regolamento è di 16 anni, ), in ragione di alcune disposizioni in materia di CYBERBULLISMO.
Al capitolo 2.4. Consenso del minore, il Garante indica:
Con riferimento all’art. 2-quinquies del Codice come modificato dallo schema di decreto, si osserva, in relazione ai servizi della società dell’informazione, che l’indicazione in base alla quale in tale ambito è consentito “il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni” non appare coerente con altre disposizioni dell’ordinamento che individuano, invece, a quattordici anni il limite di età consentito per esercitare determinate azioni giuridiche. Si pensi, fra le tante, alle disposizioni in materia di cyberbullismo che consentono al minore ultraquattordicenne di esercitare i diritti previsti a propria tutela contro atti di cyberbullismo nei suoi confronti (v. art. 2, c. 1, l. n. 71 del 2017). O si pensi al diritto del minore ultraquattordicenne di prestare il proprio consenso all’adozione (art. 7, c. 2, l. n. 184 del 1983).
Parrebbe pertanto incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network.