Culpa in vigilando ed in educando dei genitori

(fonte diritto.it) “Ai sensi dell’art. 2048 c.c. “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”  si afferma che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi”.

La responsabilità civile dei genitori per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere si riscontra ogni volta che non si eserciti la vigilanza in modo consono all’età del minore volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati.

La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per “culpa in educando” ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

In alcune sentenze si parla addirittura di inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da impedirne l’equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.

Può ricorrere anche una responsabilità dei genitori personale ed oggettiva per culpa in vigilando, per violazione dei doveri relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 147 c.c. (il D. Lgs. 154/2913 ha abrogato la locuzione “potestà” genitoriale sostituendola con il termine “responsabilità” genitoriale ovunque presente nel codice civile); con la conseguenza relativa all’onere probatorio in capo al genitore che deve fornire la prova in senso positivo, ossia aver fornito una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.

La responsabilità dei genitori ricorre anche nell’ipotesi in cui un genitore non coabiti con il figlio se viene dimostrata la carenza di educazione; inoltre, nel caso in cui i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Culpa in vigilando ed in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell’art. 28 Cost. si legge testualmente che: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

L’art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito.

Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la prevenzione, la scuola dovrebbe dimostrare  di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Culpa in organizzando della scuola

L’Istituto scolastico deve assicurare la vigilanza all’interno dell’edificio, sia nelle classi, sia negli altri spazi quali corridoi, palestre, spogliatoi, bagni, cortili.

Si può riscontrare la culpa in organizzando della Scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del cyberbullismo.

In merito si distingue la responsabilità della scuola privata disciplinata dall’art. 2049 c.c. che prevede la responsabilità indiretta della scuola nella quale presta il proprio lavoro l’insegnante in virtù di un contratto quando si verifica il comportamento illecito dell’alunno, rispetto alla scuola pubblica che, invece, ha una responsabilità diretta nei riguardi del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale potrà esercitare l’azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980″

 

Informazioni su Cyberbullismo

Il Centro Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa sul Cyberbullismo (CE.N.D.R.E.CY) ha compiti di ricerca, monitoraggio, documentazione, sperimentazione e formazione in campo psicoeducativo riguardo ai temi del bullismo online, della violazione della privacy e della tutela dei dati personali, stimolando lo scambio e la collaborazione tra studiosi ed enti che condividono la mission.

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